Dopo un anno di lavoro tra le mura
domestiche anche colf e badanti
hanno diritto a un periodo di riposo.
La famiglia come ogni datore di lavoro
che si rispetti deve provvedere al pagamento
delle ferie prima della partenza
per le vacanze. Ecco quali sono le cose più
importanti da ricordare per non comme
ttere errori che possono dare adito a
spiacevoli contestazioni.
La durata del contratto è di ventisei giorni lavorativi, a prescindere dalla qualifica. In linea di massima le ferie vanno godute tra giugno e settembre. Nulla vieta comunque alle parti di decidere di comune accordo un periodo diverso. Il contratto collettivo stabilisce tuttavia che le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi. Il motivo di questa clausola è garantire alla lavoratrice un periodo minimo di riposo continuativo che le permetta di recuperare le energie profuse durante l’anno.
Che cosa spetta - Durante il periodo di ferie la colf va retribuita come se stesse lavorando. Per il calcolo della cifra da pagare si prende la retribuzione globale di fatto corrisposta mensilmente. Se l’anzianità è inferiore all’anno, il calcolo va fatto in dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. Così, se la colf è stata assunta il 10 marzo di quest’anno e chiede le ferie dal 1° agosto avrà diritto a 5/12 della retribuzione mensile. Per quanto riguarda il calcolo vanno precisate ancora due cose: non ci sono differenze tra colf a servizio intero e a ore. Nel secondo caso bisogna risalire sempre alla retribuzione mensile, moltiplicando la paga settimanale per 52 e dividendo il risultato per 12; se la colf usufruisce di vitto e alloggio, bisogna aggiungere alla retribuzione mensile il valore convenzionale delle relative indennità, pari a 1,72 per ogni pasto e a 1,49 euro per il pernottamento. Sulle giornate pagate in conto ferie vanno versati anche i contributi Inps a fine trimestre, come se la colf avesse continuato a lavorare normalmente.
Lavoratrici straniere - Le ferie sono un diri tto sancito dalla Costituzione e come tale non sono rinunciabili. Può tuttavia capitare che la colf debba farne a meno per esigenze proprie o della famiglia. In questo caso la lavoratrice ha diritto a una paga doppia: per le ferie non godute e per le giornate lavorate. Una rinuncia del tutto particolare è consentita alle lavoratrici straniere. Se la famiglia è d’accordo, la colf può cumulare le ferie spettanti per un periodo massimo di due anni. In questo modo si dà all’interessata la possibilità di trascorrere nel paese di origine un periodo di vacanza abbastanza lungo da giustificare le spese di viaggio.